Art. 29.
(Organici).

      1. La pianta organica dei magistrati in servizio presso i tribunali e le corti d'appello

 

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è aumentata delle unità necessarie alla copertura dei posti previsti dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
      2. Il ruolo organico dei direttori di cancelleria, degli assistenti giudiziari e dei commessi è adeguato con provvedimento del Ministro della giustizia secondo le esigenze delle sezioni specializzate o delle sezioni specializzate d'appello.